La maturazione delle ferie per i collaboratori domestici
L'articolo 18 del Contratto collettivo prevede che i lavoratori domestici maturino 26 giorni lavorativi di ferie all'anno, ferie che vanno godute per almeno 2 settimane nell'anno e le restanti entro i 18 mesi successivi all'anno di maturazione, normalmente nel periodo da giugno a settembre.
I ventisei giorni di ferie vengono maturati in 12 ratei mensili ed ogni mese è utile alla maturazione del rateo in presenza di più di 15 giorni di lavoro o di assenza retribuita diversa dalla sospensione (il rateo di ferie non matura in caso di aspettativa o di assenza non retribuita continuativa, così non spetta per il mese di assunzione o di licenziamento in cui il rapporto inizia o termina con meno di 15 giorni di presenza).
La norma va interpretata in caso di lavoratori part-time: nel caso in cui il lavoro sia distribuito non dal lunedì al sabato ma, per esempio, in soli uno o due giorni alla settimana, il lavoratore a part-time matura ugualmente i 26 giorni lavorativi ma essi hanno un valore proporzionalmente ridotto.
Quanto sopra si desume leggendo le dichiarazioni a verbale dello stesso contratto collettivo che prevede che "1) Il calcolo della retribuzione giornaliera si ottiene determinando 1/26 della retribuzione mensile. Esempio: paga oraria per numero di ore lavorate nella settimana per 52 : 12 : 26 = 1/26 della retribuzione mensile". Facile comprendere che se il numero delle ore lavorate settimanalmente diminuisce, diminuisce anche il valore giornaliero dei 26 giorni di ferie maturate.
Se il lavoratore si ammala durante le ferie, esse vengono sospese, il collaboratore dovrà darne tempestiva notizia al datore di lavoro il quale potrà effettuare i controlli sanitari e corrispondere il trattamento economico relativo.
Le ferie non possono venire pagate con un'indennità sostitutiva se non al momento del licenziamento e, durante il periodo di preavviso, le giornate di ferie allungano lo stesso (il preavviso infatti deve essere sempre lavorato). Al termine del rapporto, se vi sono ancora delle ferie residue, esse vengono pagate come non godute, in aggiunta alle altre spettanze di fine rapporto e ai ratei di tredicesima non corrisposti.
Per il lavoratore convivente, in caso di ferie, spetta anche l'indennità sostitutiva di vitto e alloggio, secondo i valori convenzionali previsti dal CCNL e rivalutati annualmente o, se più favorevoli, dai valori fissati dai contratti territoriali di settore.
Esiste un problema pratico del valore da retribuire in caso di richiesta di un solo giorno di ferie, nel mezzo della settimana, legato a specifiche esigenze del lavoratore domestico. In questo caso, specie per i part-time molto ridotti, il lavoratore troverebbe la paga mensile più bassa rispetto alla media, considerate le modalità previste dal contratto di determinare la paga giornaliera di 1/26. Inoltre, in caso di lavoro ad esempio dal lunedì al mercoledi, se il lavoratore richiede di assentarsi il mercoledì, è giusto segnare ferie mercoledì, giovedì, venerdì e sabato, così da non penalizzarlo nella retribuzione mensile? A queste domande si pone rimedio facendo maturare le ferie non a giorni ma ad ore, considerando il godimento eslcusivamente per le giornate, o anche le mezze giornate richieste.
WEBCOLF permette tale forma di maturazione e la quantità di ore maturate mensilmente ed annualmente si determina come segue:
ore di lavoro settimanali * 4,33333 (settimane nel mese) = ore di ferie in un anno. Il rateo mensile si ottiene dividendo il monte ore per 12.
Considerato infine che molti utenti dimenticano di segnare ferie per i giorni di non lavoro, il programma effettua la maturazione a giorni considerando esclusivamente i giorni di lavoro effettivo settimanale e retribuendo (nel caso di ferie a giorni) con il numero di ore di lavoro di quella giornata. In questo modo viene semplificata la gestione, assicurando l'equivalenza del trattamento economico previsto dal CCNL in 26esimi.
Molti utenti hanno richiesto di poter utilizzare non la maturazione delle ferie ad ore ma quella a giorni, considerata la dicituare del contratto. Per questo nella 5 maschera della scheda del dipedendente sono state aggiunte altre due opzioni per quanto riguarda la maturazione delle ferie: in giorni (1) e in giorni sempre pari a 26 (2), indipendentemente dall'orario di lavoro svolto.
(1) Con questa scelta vengono fatti maturare mensilmente tanti giorni secondo la seguente formula: giorni lavorativi settimanali * 4,3334 / 12. Quando viene segnato FE in un giorno della settimana, il valore pagato è pari alla retribuzione giornaliera di quella giornata.
(2) Con questa opzione vengono fatti maturare mensilmente sempre 26 giorni : 12. Anche se per esempio il lavoratore ha un contratto di lavoro che prevede solo un giorno di lavoro alla settimana. In questo caso segnando FE in quell'unico giorno lavorativo il programma paga solo 1/6 dell'orario settimanale (pari a 1/26) dunque l'utente deve ricordarsi di segnare FE anche per i giorni non lavorativi dal lunedì al sabato.
Equivalenza dei sistemi di maturazione delle ferie permessi da Webcolf E' permesso fa maturare le ferie in ore, in giorni e in giorni 26esimi. I tre sistemi sono equivalenti ed ecco la dimostrazione: esemplifichiamo con una colf che lavora dal lunedì al venerdì
per 25 ore la settimana ed ha una paga per un importo orario di 5,11 euro.
Se si fanno maturare le ferie ad ore, il rateo mensile sarà: 25 x 4,333 (settimane al mese) : 12 = 9,02 ore al mese che x 5,11 euro = 46,0922
Se si fanno maturare le ferie in giorni, il rateo mensile sarà: 5 giorni lavorativi x 4,3334 : 12 = 1,805 e ogni giorno viene pagato in base alle ore lavorative di quella giornata, in media 5 ore dunque = 1,805 x 5 x 5,11 = 46,12
Se si fanno maturare le ferie in giorni 26, il rateo mensile sarà: 26 : 12 = 2,16 ma ogni giornata di ferie viene pagata (25 x 4,3334 : 26 = 4,16730 ore) dunque 2,16 x 4,16730 x 5,11 = 46,01
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