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Il licenziamento

Lavoro domestico, licenziamento e termine di preavviso. Quali sono le regole?

La famiglia datrice di lavoro domestico è sempre libera di recedere dal rapporto con la propria colf, badante o baby sitter assunta a tempo indeterminato anche senza che vi sia una giusta causa o un giustificato motivo per farlo. Il licenziamento è una delle possibilità anche qualora la famiglia registri l’indisponibilità del domestico a vaccinarsi contro il Covid.

In tutti i casi è sempre necessario rispettare i dovuti termini di preavviso. A disciplinare la questione è l’articolo 40 del nuovo Ccnl domestico che stabilisce che per i rapporti di lavoro superiori alle 25 ore settimanali il preavviso sia di 15 giorni fino a 5 anni di attività presso lo stesso datore, che diventano 30 oltre i 5 anni di anzianità. Nel caso di rapporti di lavoro inferiori alle 25 ore settimanali il termine di preavviso da rispettare in caso di licenziamento è di 8 giorni fino a 2 anni di attività presso lo stesso datore, che diventano 15 quando aumenta la soglia di anzianità.

Anche la lavoratrice può liberamente recedere, rassegnando le sue dimissioni e sempre nel rispetto del dovuto preavviso, un termine che va da 8 a 15 giorni a seconda delle ore lavorate e dell’anzianità di servizio.


Art. 39 (Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso) 1. Il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle parti con l'osservanza dei seguenti termini di preavviso: per i rapporti non inferiori a 25 ore settimanali: - fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario; - oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 30 giorni di calendario. I suddetti termini saranno ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore. per i rapporti inferiori alle 25 ore settimanali: - fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario; - oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario. 2. I termini di preavviso di cui al comma precedente saranno raddoppiati nell'eventualità in cui il datore di lavoro intimi il licenziamento prima del trentunesimo giorno successivo al termine del congedo per maternità. 3. Per i portieri privati, custodi di villa ed altri dipendenti che usufruiscono con la famiglia di alloggio indipendente di proprietà del datore di lavoro, e/o messo a disposizione dal medesimo, il preavviso è di: - 30 giorni di calendario, sino ad un anno di anzianità, - 60 giorni di calendario per anzianità superiore. Alla scadenza del preavviso, l'alloggio dovrà essere rilasciato, libero da persone e da cose non di proprietà del datore di lavoro. 4. In caso di mancato o insufficiente preavviso, è dovuta dalla parte recedente un'indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non concesso. 5. Possono dare luogo al licenziamento senza preavviso mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro. Il licenziamento non esclude le eventuali responsabilità nelle quali possa essere incorso il lavoratore. 6. Al lavoratore che si dimette per giusta causa compete l'indennità di mancato preavviso. 7. in caso di morte del datore di lavoro il rapporto può essere risolto con il rispetto dei termini di preavviso indicati nel presente articolo. 8. I familiari coabitanti, risultanti dallo stato di famiglia, sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati fino ai momento del decesso. 9. Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato mediante intimazione del licenziamento, il datore di lavoro, su richiesta scritta del lavoratore, sarà tenuto a fornire una dichiarazione scritta che attesti l'avvenuto licenziamento. 10. Le dimissioni del lavoratore devono essere convalidate, a norma dell'art. 4, comma 17 e seguenti della legge 92/2012 in sede sindacale, ovvero presso la Direzione territoriale del lavoro o presso il Centro per l'impiego o anche sottoscrivendo copia della denuncia di cessazione del rapporto inoltrata dal datore di lavoro alle competenti sedi.

Art. 40 (Trattamento di fine rapporto - T.F.R.) 1. In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto a un trattamento di fine rapporto (T.F.R.) determinato, a norma della legge 29 maggio 1982, n. 297, sull'ammontare delle retribuzioni percepite nell'anno, comprensive del valore convenzionale di vitto e alloggio: il totale è diviso per 13,5. Le quote annue accantonate sonno incrementate a norma dell'art. 1, comma 4, della citata legge, dell'1,5% annuo, mensilmente riproporzionato, e del 75% dell'aumento del costo della vita, accertato dall'ISTAT, con esclusione della quota maturata nell'anno in corso. 2. I datori di lavoro anticiperanno, a richiesta del lavoratore e per non più di una volta all'anno, il T.F.R. nella misura massima del 70% di quanto maturato. 3. L'ammontare del T.F.R. maturato annualmente dal 29 maggio 1982 ai 31 dicembre 1989 va riproporzionato in ragione di 20/26 per i lavoratori allora inquadrati nella seconda e terza categoria. 4. Per i periodi di servizio antecedenti il 29 maggio 1982 l'indennità di anzianità è determinata nelle seguenti misure: A) Per il rapporto di lavoro in regime di convivenza, o di non convivenza con orario settimanale superiore alle 24 ore: 1) per l'anzianità maturata anteriormente all'1 maggio 1958: a) al personale già considerato impiegato: 15 giorni per anno per ogni anno d'anzianità; b) al personale già considerato operaio: 8 giorni per ogni anno d'anzianità; 2) per l'anzianità maturata dopo il 1 maggio 1958 e fino al 21 maggio 1974: a) al personale già considerato impiegato: 1 mese per ogni anno d'anzianità; b) al personale già considerato operaio: 15 giorni per ogni anno d'anzianità; 3) per l'anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 28 maggio 1982: a) al personale già considerato impiegato: 1 mese per ogni anno d'anzianità b) al personale già considerato operaio: 20 giorni per ogni anno d'anzianità. B) Per il rapporto di lavoro di meno di 24 ore settimanali: 1) per l'anzianità maturata anteriormente al 22 maggio 1974: 8 giorni per ogni anno d'anzianità; 2) per l'anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 31 dicembre 1978: 10 giorni per ogni anno d'anzianità; 3) per l'anzianità maturata dal 1 gennaio 1979 al 31 dicembre 1979: 15 giorni per ogni anno d'anzianità; 4) per l'anzianità maturata dal 1 gennaio 1980 al 29 maggio 1982: 20 giorni per ogni anno d'anzianità. Le indennità, determinate come sopra, sono cal 5. Ai fini del computo di cui al comma 4, il valore della giornata lavorativa si ottiene dividendo per 6 l'importo della retribuzione media settimanale o per 26 l'importo della retribuzione media mensile in atto alla data del 29 maggio 1982. Tali importi devono essere maggiorati del rateo di gratifica natalizia o tredicesima mensilità.

Per info

AssiColf Corso Dante 42/B 10126 Torino To www.assicolf.it Telefoni Tel: 011 0604564 Cell. 347 3145939


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