Tassazione tfr colf
Alcune regole differiscono per quanto concerne la tassazione tfr colf e, ancor più in generale, l’intero rapporto di lavoro. Si ricordi, innanzitutto, che sebbene la retribuzione percepita dal lavoratore domestico sia considerabile a tutti gli effetti come un reddito di lavoro subordinato, le regole per la tassazione differiscono profondamente da quelle che vengono generalmente applicate a questa tipologia reddituale.
Di fatti, a differenza della generalità dei lavoratori dipendenti, i collaboratori domestici non hanno un vero e proprio datore di lavoro che possa agire come sostituto di imposta, provvedendo così a trattenere mensilmente, le ritenute d’acconto sulle retribuzioni erogate e tutto il resto. Pertanto, considerato ciò, e trattandosi di reddito di lavoro dipendente, la retribuzione annualmente percepita deve essere indicata nel quadro RD del modello UNICO, tenendo conto, nel calcolo dell’Irpef delle detrazioni per lavoro dipendente e per carichi di famiglia spettanti.
Nell’ipotesi di erogazione del tfr, contrariamente a ciò che avviene per i lavoratori del settore privato o pubblico (che non devono indicare l’importo del TFR in dichiarazione in quanto il dato è già acquisito dal Fisco attraverso il 770 del datore di lavoro-sostituto di imposta), i lavoratori domestici sono sempre tenuti a compilare il quadro M del modello UNICO, dedicato ai redditi soggetti a tassazione separata.
SI ricorda che il TFR va indicato nel modello Unico e va nella tassazione separata al 20%
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