Il TFR (o trattamento di fine rapporto) è la “liquidazione” che i lavoratori dipendenti ottengono nel momento della cessazione del rapporto di lavoro, come conseguenza degli accantonamenti effettuati mese dopo mese, e periodicamente rivalutati. Una sorta di retribuzione differita della quale si parla con diffusione in questi ultimi mesi, circa la possibilità di consentire un prelievo graduale in busta paga. Ma, allo stato attuale delle cose, come è possibile ottenere il TFR? E come viene tassato?
Tassazione del TFR
La liquidazione è soggetta a una tassazione separata che prevede il calcolo di un reddito annuale di riferimento e della correlata aliquota Irpef da applicare. In sintesi, si procede a calcolare il TFR complessivo (quello depurato della rivalutazione annuale che dal 1 gennaio 2011 è già tassata all’11%), dividendo quindi l’importo ottenuto per il numero di anni / frazione di anni, presi come base di calcolo del TFR. Quindi si moltiplica il risultato per 12 (mesi) per ottenere il reddito annuale di riferimento. Giunti a questo step, occorrerà procedere con l’applicazione dell’aliquota Irpef media sulla base della quale il reddito sarebbe tassato con gli scaglioni Irpef vigenti: si ottiene in tal modo l’aliquota Irpef da applicare, calcolando pertanto l’imposta lorda dovuta. Il TFR da liquidare sarà quindi pari al TFR lordo totale maturato fino alla data della cessazione del rapporto di lavoro (comprensivo della rivalutazione), sottratte le eventuali anticipazioni e l’imposta netta.
Come ottenere il TFR
In seguito alle norme contenute nell’ultima legge di stabilità, la riscossione del TFR ha dei tempi un po’ più lunghi dei precedenti. Se infatti prima il trattamento di fine rapporto veniva erogato entro 6 mesi dal momento della cessazione della relazione professionale, ora i tempi vengono allungati di altri 6 mesi, arrivando così a 12 mesi. Ovvero, a un anno dalla fine effettiva del rapporto di lavoro. In altri termini, dal 1 gennaio scorso coloro che hanno raggiunto i requisiti per l’accesso alla pensione riceveranno il TFR in tempi un pò più lunghi, e in diverse modalità a seconda del controvalore della “liquidazione”:
-una rata se l’ammontare del TFR è pari o inferiore a 50 mila euro-due rate annuali se l’ammontare del TFR è superiore a 50 mila euro ma inferiore a 100 mila euro-tre rate annuali se l’importo complessivo della prestazione è pari o superiore a 100 mila euro
Tassazione tfr in azienda
La possibilità di lasciare il tfr in azienda è disciplinata dal nostro codice civile, che ne stabilisce altresì la possibilità di poter partecipare a una rivalutazione annua, stabilita sommando il 75% dell’incremento del costo della vita per gli operai e per gli impiegati, sulla base dei dati Istat, e un tasso fisso dell’1,5%. Il tfr accumulato in azienda può essere ricevuto al momento della conclusione del rapporto di lavoro o, parzialmente, attraverso un anticipo legato alla necessità di sostenere spese sanitarie di carattere straordinario, spese di acquisto della prima casa, o spese da sostenere durante i congedi per maternità, o per formazione. L’anticipo (al massimo del 70%) può essere richiesto solo una volta nel corso del rapporto di lavoro, e trascorsi almeno 8 anni di servizio.
Per quanto attiene la tassazione tfr in azienda, sulle rendite si applica un’aliquota sostitutiva dell’11%, mentre sulla parte di capitale si applica l’aliquota media Irpef, in riferimento al reddito individuale.
Tassazione tfr in busta paga
Previsto dalla legge di Stabilità 2015, la possibilità di poter ottenere un anticipo del tfr in busta paga è applicato in via sperimentale per il triennio 2015-2018. Ma come funziona? E quanto si perde rispetto alla scelta di lasciarlo accumulare?
Cominciamo con il ricordare che stabilire “quanto si perde” con la scelta di farsi accreditare il tfr in busta paga non è semplice, poiché non solo si dovrà tenere in considerazione della tassazione (che vedremo tra breve) bensì anche della necessità di rinunciare alla prevista rivalutazione annuale.
Al di là di ciò, l’aspetto sicuramente più oneroso è relativo alla tassazione del tfr in busta paga: se infatti per il tfr ottenuto in liquidazione viene applicata una tassazione separata, ovvero l’aliquota Irpef media degli ultimi cinque anni di lavoro, per il tfr in busta paga si procederà alla tassazione ordinaria, ovvero ad un’aliquota Irpef progressiva sulla base del reddito complessivo. L’operazione di anticipo del tfr in busta paga diviene pertanto “neutra” solamente per i lavoratori che percepiscono uno stipendio piuttosto contenuto (e che hanno una retribuzione non superiore a 15 mila euro l’anno): per costoro, anche se in busta paga, il tfr sarà infatti tassato al 23%, con aliquota marginale in base al criterio della tassazione ordinaria, che in questa ipotesi corrisponderà all’aliquota media in base al criterio della tassazione separata.
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